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Consigliere/a di Fiducia

Contenuto

Il/la Consigliere/a di Fiducia ha la funzione di raccogliere segnalazioni riguardo atti di discriminazione e fornire assistenza e consulenza a chi denuncia di essere oggetto di possibili molestie sessuali o morali o mobbing all’interno dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Il/La Consigliere/a di Fiducia:

- segnala il comportamento molesto/mobbizzante al responsabile istituzionale competente;

- contribuisce alla soluzione del caso e suggerisce i provvedimenti più idonei ad affrontare la situazione, che verrà risolta secondo modalità di mediazione interna all’Ateneo, partecipando, ove richiesto, alla mediazione stessa;

- in caso di insuccesso della procedura informale o della sua improponibilità, suggerisce all’interessato il percorso più idoneo per intraprendere le azioni amministrative e/o giudiziarie del caso;

- assiste, qualora richiesto, la vittima di molestie/mobbing in tutte le fasi della vicenda;

- fornisce indicazioni sulle procedure informali e formali previste dal Codice e sulla normativa vigente.

- in accordo con il Comitato Unico di Garanzia: propone all’Amministrazione iniziative di informazione/formazione mirate.

Il/La Consigliere/a di Fiducia, inoltre, ha l'obbligo di :

- riferire immediatamente al Comitato Unico di Garanzia e al Rettore sulle violazioni più gravi del Codice, per le eventuali azioni da adottare, rispettando l'anonimato delle persone che si sono rivolte al servizio;

- fornire assistenza e consulenza;

- riferire semestralmente al Comitato Unico di Garanzia le risultanze delle proprie attività;

- fornire al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alle Organizzazioni sindacali, al Comitato Unico di Garanzia ed alla Consulta del Personale Tecnico – Amministrativo una relazione annuale, entro due mesi dal termine del periodo di riferimento, sull’attività svolta nell’anno precedente, sulla casistica riscontrata, rispettando l'anonimato delle persone che si sono rivolte al servizio e sulle prassi seguite.

L'intervento del/della Consigliere/a di Fiducia dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla complessità del caso trattato.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti Il/La Consigliere/a di Fiducia si avvale degli uffici e degli organi dell’Università, delle competenze presenti all’interno dell’Ateneo, ovvero – in caso di necessità e di assenza di professionalità interne all’amministrazione - di consulenti esterni, previa convenzione sottoscritta dall’Università, preferibilmente utilizzando convenzioni con amministrazioni pubbliche.

L’Amministrazione garantisce al/alla Consigliere/a di Fiducia libero accesso agli atti relativi al caso trattato e fornisce le informazioni necessarie per la definizione del medesimo.

L’incarico di Consigliere/a di Fiducia viene conferito ad un soggetto esterno all’Università di Modena e Reggio Emilia, scelto mediante avviso pubblico, secondo le modalità indicate al successivo articolo 11.

L’incarico di Consigliere/a di Fiducia è incompatibile con quello di Incaricato/a della gestione dello Sportello di Accoglienza e Ascolto dell’Ateneo.

La persona che ritiene di avere subito molestie sessuali, mobbing o discriminazione può attivare, a propria scelta, due procedure:

 

  • informale, richiedendo l’intervento della Consigliera di fiducia
  • formale, investendo del caso il/la Direttore/Direttrice Generale o il/la Rettore/Rettrice, a seconda delle rispettive competenze in materia disciplinare.

COME CONTATTO LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA? 

l'intervento della Consigliera di fiducia deve essere richiesto per iscritto attraverso l’indirizzo email consiglieradifiducia@unimore.it

CHI PUO’ SCRIVERE ALLA CONSIGLIERA? 

Chiunque studi o lavori all’interno di Unimore (Personale Tecnico Amministrativo, Personale docente e studenti)


AMBITI DI INTERVENTO

Chiunque si rivolge alla Consigliera ha diritto di essere ascoltato/a circa la situazione lamentata e ad avere informazioni circa le possibilità e le modalità di intervento della stessa

tuttavia

La Consigliera può intervenire solo ove i fatti segnalati rientrino tra quelli specificati nel Codice di Condotta per la tutela della Dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie, e cioè molestie morali e sessuali, mobbing, discriminazione, conflitti in ambito lavorativo (cfr. Codice di Condotta > pagina di ateneo, sezione Regolamenti)

 

MOLESTIA SESSUALE - Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambito lavorativo o di studio, ivi inclusi atteggiamenti sgraditi di tipo fisico, verbale e non verbale, anche on line e/o sui social.

MOBBING - Per mobbing si intende comunemente una condotta del soggetto datore di lavoro o della persona gerarchicamente superiore, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del/della lavoratore/lavoratrice nell'ambiente di lavoro, che si risolve in ripetuti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del/della dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Ha come requisiti la durata nel tempo (almeno 6 mesi), la ripetitività delle azioni, la sistematicità delle azioni e deve avere come scopo delle stesse, o come causa delle stesse, lo svilimento e l'emarginazione del soggetto mobbizzato.

Un singolo episodio può integrare reati (nel caso per esempio di molestia sessuale o di lesioni), ovvero illeciti civili (in spregio della normativa della privacy, per esempio). Ma non comporta mai una situazione riconducibile al mobbing (proprio perché mancano i requisiti sopraindicati).

 

DISCRIMINAZIONE - Sono discriminatori tutti i comportamenti con i quali una persona è trattata in modo meno favorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (discriminazione diretta) oppure i casi in cui una disposizione, una prassi, un criterio, un patto o comportamento apparentemente neutri possono mettere alcune persone in un posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre (discriminazione indiretta).

Sono altresì ritenute discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad un’azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

 

COME AGISCE LA CONSIGLIERA? 

La Consigliera ascolta la persona offesa, prende in carico il caso e la informa sulle modalità più idonee per affrontarlo. 

Dopo avere ottenuto il consenso espresso della persona offesa, la Consigliera può:

  1. sentire la persona indicata come autrice della molestia o della discriminazione, il/la Responsabile dell’Ufficio o del Dipartimento e gli/le eventuali testimoni 
  2. accedere ai documenti amministrativi
  3. proporre un incontro a fini conciliativi (non nei casi di molestia/violenza)
  4. Nei casi più gravi, può proporre al/alla Dirigente competente lo spostamento di una delle persone implicate nella vicenda.

La Consigliera suggerisce l’azione più opportuna per assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e della dignità delle persone coinvolte. 

Ogni azione è concordata tra la persona che segnala e la Consigliera di Fiducia. Nessuna attività si svolge d’ufficio. 

La segnalazione può essere ritirata in ogni momento.

Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi sottoposti alla Consigliera sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso. 

La Consigliera ha l’obbligo di segretezza professionale 

Il diritto alla riservatezza è garantito.